La giurisdizione della Corte dei Conti


Inoltre, con l’introduzione dell’art. 52 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti (che parla di “impiegati e funzionari”) e, soprattutto, con l’introduzione del citato art. 103 della Costituzione, attributivo di una giurisdizione generale in materia di contabilità pubblica, i termini di “impiegato e funzionario” furono intesi dalla giurisprudenza della Corte dei conti stessa in un’accezione più vasta, comprensiva anche di soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio, ossia inseriti in modo non occasionale nell’apparato organizzativo pubblico (ad. es. Corte dei conti sez. II 26 giugno 1997 n.183/A).

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